Istituzione periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi dal 12 marzo al 3 aprile

La Regione Toscana ha istituito da sabato 12 marzo a domenica 3 aprile, e su tutto il territorio regionale, il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali aseguito dell’attuale rischio di sviluppo di incendi boschivi legato alle condizioni climatiche.

Nei prossimi giorni le previsioni elaborate dal Consorzio LaMMA indicano il perdurare di condizioni meteo climatiche caratterizzate da scarse precipitazioni pregresse e presenza di ventilazione proveniente dai quadranti orientali/settentrionali e con conseguente bassa umidità relativa dell’aria.

Pertanto oltre al divieto di abbruciamento di residui vegetali (potature, sfalci, ecc) è vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno, comunque, osservate le prescrizioni del regolamento forestale.

La mancata osservanza delle norme di prevenzione comporta l’applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia. Imprenditori agricoli e privati cittadini sono quindi invitati a tenere comportamenti prudenti nelle attività agricolo-forestali astenendosi, pertanto, da qualsiasi accensione di fuoco.

Si sottolinea l’importanza di segnalare tempestivamente eventuali focolai ai seguenti numeri:

  •     Numero verde 800.425.425 della Sala operativa regionale
  •     115 dei Vigili del Fuoco
  •     112 Numero di emergenza unico europeo

 

Visto:

la L.R. 21 marzo 2000, n. 39, ‘Legge Forestale della Toscana’, e s.m.i., Titolo V, ‘Tutela del bosco’ capo II, ‘Difesa dei boschi dagli incendi’, ed in particolare l’art. 76, comma 1 lettera b) che prevede che il il regolamento forestale definisce i periodi a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi;

il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, ‘Regolamento forestale della Toscana’, e s.m.i., in cui all’art. 61, comma 2, viene stabilito che sulla base dell’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi così come definito nel Piano AIB possono essere istituiti periodi a rischio fuori dall’intervallo temporale 1° luglio – 31 agosto, anche per singoli comuni;

il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, ‘Regolamento forestale della Toscana’, e s.m.i., in cui all’art 57 bis comma 2 bis e all’art. 66, comma 1, viene stabilito che qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali è vietato su tutto il territorio regionale nei periodi a rischio di incendi di cui all’articolo 61;

il vigente Piano AIB, approvato con DGR n. 564/2019 e prorogato con DGR n. 1393/2021 che, come previsto dall’art. 74, comma 2, lettera a) della suddetta L.R. 39/2000, definisce gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi e le modalità di istituzione dei periodi a rischio;

Considerato:

che per gran parte del territorio regionale, il modello indice di rischio prevede un livello di rischio alto per lo sviluppo di incendi boschivi legato in particolare agli effetti prodotti dal perdurare di condizioni meteo climatiche caratterizzate da scarse precipitazioni pregresse e presenza di ventilazione proveniente dai quadranti orientali/settentrionali con conseguente bassa umidità relativa dell’aria;

che la tendenza meteo a due settimane elaborata dal Consorzio LaMMA fornisce indicazioni sul probabile innalzamento degli attuali livelli di rischio in tutta la Regione dovuto all’instaurarsi di condizioni meteo caratterizzate da pressioni medio-alte con bassa probabilità di precipitazione;

DECRETA
di istituire un periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, di cui al Regolamento forestale della Toscana n. 48/2003, su tutto il territorio regionale a partire dal 12 marzo e fino al 3 aprile 2022 compresi;

di dare, altresì atto che, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all’Autorità giudiziaria competente in materia nei termini di legge.

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