TASI – 16 dicembre scadenza 2° rata


E’ il tributo istituito e disciplinato dalla L. n. 147/2013, a copertura dei costi sostenuti per i servizi indivisibili specificatamente e analiticamente individuati dal Comune.
Il Comune di San Giovanni Valdarno ha individuato tali servizi e i relativi costi con delibera C.C. n. 14 del 27.02.2014.
La normativa di dettaglio è contenuta nel “Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”, approvato con delibera del C.C. n. 11 del 27/02/2013, in attesa di essere aggiornato a seguito della conversione con L. n. n. 68/2014 del D.L. n. 16 del 06.03.2014 che ha introdotto alcune modifiche alla disciplina.
SOGGETTI PASSIVI E OGGETTI D’IMPOSTA

Il co. 669 della L. n. 147/2013, come modificato dall’art. 2 del D.L. n. 16/2014 convertito in legge n. 68/2014, dispone che “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli”.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, pertanto ognuno dovrà effettuare il pagamento della parte di propria spettanza.
COME SI DETERMINA IL TRIBUTO E ALIQUOTE

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU.
Il Comune di San Giovanni Valdarno con delibera del C.C. n. 14 del 27.02.2014 ha stabilito di applicare un’aliquota unica pari all’1,4 per mille per tutti gli oggetti d’imposta. Allo stato attuale data la frammentarietà della normativa statale che potrebbe subire ulteriori modifiche, non sono state previste detrazioni.
Ai sensi del co 678 della L. n. 147/2013, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 co. 8 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e s.m.i. l’aliquota della TASI non può comunque eccedere quella base, ovvero l’1 per mille.
Nei casi di immobili detenuti da soggetti diversi dal titolare di diritti reali, l’ammontare complessivo della TASI è ripartito nella misura del 90% a carico del titolare del diritto reale e del 10% a carico del detentore/utilizzatore dell’immobile.
SCADENZE E MODALITA’ DI VERSAMENTO
Sono state previste due rate di pari importo con scadenze 16 giugno e 16 dicembre, come per l’IMU alla quale si rimanda anche per le modalità di versamento, (autoliquidazione con modello F24 o bollettino postale ministeriale), facendo salve eventuali modifiche che potrebbero rendersi necessarie a seguito di interventi normativi statali.
Il tributo potrà essere versato anche in unica soluzione entro il 16 giugno.
Il tributo è dovuto proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
Gli importi dei versamenti sono arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento non va effettuato se l’imposta dovuta per tutto l’anno, arrotondata secondo il precedente criterio, è inferiore a ¿ 3,00.
Nella compilazione del modello F24 dovrà essere indicato:
– nello spazio codice ente/codice comune, il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, per il comune di San Giovanni Valdarno H901;
– nello spazio Ravv., barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
– nello spazio Acc, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
– nello spazio Saldo, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. (Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle);
– nello spazio Numero immobili, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
– nello spazio Anno di riferimento, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento.
– nel caso in cui sia barrato lo spazio Ravv. indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
OBBLIGHI DICHIARATIVI
La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni. Si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.

ATTENZIONE: IL CAMPO “Numero figli residenti” DEVE ESSERE LASCIATO A ZERO (0)

http://www.finanze.gov.it/export/download/Imu/FAQimutasiter.pdf

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