TA.RI.

La tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 dall’art. 1. comma 639 della Legge 147/2013

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SOGGETTI PASSIVI E OGGETTO D’IMPOSTA

Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all’Art, 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in va esclusiva. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno nel quale sussiste l’occupazione e detenzione dei locali.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTOCRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999.

La tariffa è composta da:

  • una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti
  • una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, commisurati a una serie di variabili, (n. occupanti, mq, tipologia di attività), alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione

in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

La tariffa è articolata nelle categorie di:

  • utenza domestica
  • utenza non domestica

le relative tariffe sono consultabili nella tabella allegata alla delibera tariffaria per l’anno in corso.

Al tributo determinato con le tariffe di cui sopra si aggiunge:

  • il tributo provinciale per l’ambiente di cui all’Art. 19 del D. Lgs. n. 504/92, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili ad imposizione, che è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia pari a 4,7 %, sull’importo della TARI.

SCADENZE E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il Comune invierà ai contribuenti il modello F24 precompilato con l’importo dovuto a titolo di acconto e conguaglio TARI per l’anno 2023.

OBBLIGHI DICHIARATIVI

La dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate a fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre tale termine e l’utente non dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione.

Per agevolazioni e riduzioni per le utenze domestiche, si prega di consultare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e TA.RI.


Trasparenza Arera  Spiegazioni bollette, informazioni sul gestore e modalità di raccolta e smaltimento

Carta della Qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

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