TASI (in vigore fino al 31/12/2019)

2019 – SGV – TASI – Informativa

La TASI era in vigore fino al 31 dicembre 2019

E’ il tributo istituito e disciplinato dalla L. n. 147/2013, a copertura dei costi sostenuti per i servizi indivisibili, alcune novità sono state introdotte dalla legge di stabilità 2016, L. n. 208 del 28.12.2015.
La normativa di dettaglio è contenuta nel “Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”, approvato con delibera del C.C. n. 11 del 27/02/2013 e s.m.i..

SOGGETTI PASSIVI E OGGETTI D’IMPOSTA

Il co. 669 della L. n. 147/2013, è stato modificato dal co. 14 dell’art. 1 della L. 208 del 28.12.2015, (legge stabilità 2016), e dispone che “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria¿.escluse quelle classificate nelle cat. cat. A1 – A8 – A9”.

Dall’anno d’imposta 2016, pertanto l’immobile adibito ad abitazione principale del possessore e, come specificato dal rinnovato co. 681 della L. 147/2013, adibito ad abitazione principale dell’occupante sono esenti da TASI, in questo ultimo caso solo il titolare del diritto reale sull’immobile dovrà corrispondere il pagamento del TASI nella misura percentuale stabilità per l’anno 2015, ovvero per il comune di San Giovanni Valdarno pari al 90% dell’imposta.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, pertanto ognuno dovrà effettuare il pagamento della parte di propria spettanza.

Inoltre dato che dall’anno  2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe  degli  italiani  residenti  all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza,  a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato d’uso, venuta meno la tassabilità ai fini TASI dell’abitazione principale anche questi immobili non saranno oggetto di tassazione .

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO E ALIQUOTE

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU.
Il Comune di San Giovanni Valdarno con delibera del C.C. n. 15 del 26.02.2016 ha stabilito di applicare un’aliquota pari all’1,7 per mille per tutti gli oggetti d’imposta, salvo per le aree edificabili per le quali l’aliquota è pari all’1,4 per mille.

Ai sensi del co 678 della L. n. 147/2013, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 co. 8 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e s.m.i. l’aliquota della TASI non può comunque eccedere quella base, ovvero l’1 per mille.

Nei casi di immobili detenuti da soggetti diversi dal titolare di diritti reali, l’ammontare complessivo della TASI è ripartito nella misura del 90% a carico del titolare del diritto reale e del 10% a carico del detentore/utilizzatore dell’immobile.

AGEVOLAZIONI e RIDUZIONI

Per l’anno 2017

Per gli immobili concessi in comodato dal soggetto passivo a parenti entro il primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale, opera una riduzione del 50% della base imponibile a condizione che:

  1. il contratto sia registrato
  2. il comodante possieda un solo immobile, (ad uso abitativo anche se posseduti pro quota), in Italia
  3. il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato

Questa riduzione si applica anche se il comodante possieda nello stesso comune un immobile adibito ad abitazione principale e non si applica nel caso di immobili appartenenti alle cat. A/1 – A/8 e A/9.

Ulteriore riduzione sempre a partire dall’anno 2016 per gli immobili locati a canone concordato l’imposta calcolata applicando le aliquote deliberate dal comune è ridotta al 75%.

SCADENZE E MODALITA’ DI VERSAMENTO

Sono state previste due rate di pari importo con scadenze 16 giugno e 16 dicembre, come per l’IMU alla quale si rimanda anche per le modalità di versamento, (autoliquidazione con modello F24 o bollettino postale ministeriale), facendo salve eventuali modifiche che potrebbero rendersi necessarie a seguito di interventi normativi statali.

Il tributo potrà essere versato anche in unica soluzione entro il 16 giugno.

Il tributo è dovuto proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
Gli importi dei versamenti sono arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento non deve essere effettuato se l’imposta dovuta per tutto l’anno, arrotondata secondo il precedente criterio, è inferiore a €. 3,00.

Per la ricerca dei codici tributo: http://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/Recenti.php

Nella compilazione del modello F24 dovrà essere indicato:

  • nello spazio codice ente/codice comune, il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, per il comune di San Giovanni Valdarno H901;
  • nello spazio Ravv., barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
  • nello spazio Acc, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
  • nello spazio Saldo, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. (Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle);
  • nello spazio Numero immobili, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  • nello spazio Anno di riferimento, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento.
  • nel caso in cui sia barrato lo spazio Ravv. indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

OBBLIGHI DICHIARATIVI

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, come indicato nella circ. 2/DF del 3/06/2015 è resa con il modello previsto per la dichiarazione IMU approvato con DM del 30.10.2012, ed ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Per indicazioni valgono pertanto le istruzioni al modello dichiarativo IMU, infatti, in generale, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.

 

 

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