ICI (in vigore fino al 31.12.2011)

Città di San Giovanni Valdarno
– Provincia di Arezzo –
Imposta Comunale sugli Immobili – ANNO 2011 –
DETASSAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE, DETERMINAZIONE ALIQUOTE E MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il Servizio Entrate

* Visto il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992;
* Visto il D.Lgs.n.446 del 15/12/1997;
* Visto il Regolamento comunale I.C.I. approvato con delibera consiliare n.69 del 21/12/1998, e successive modifiche;
* Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 25.01.2011;
* Visto il D.L. 93/2008 del 23/05/2008, pubblicato in G.U. n.124 del 28.05.2008;
* Vista la risoluzione 12/DF del 5 giugno 2008;
* Vista la risoluzione 1/DF del 4 marzo 2009;

CO M U N I C A

1. DETASSAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
E’ esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Questa disposizione non si applica alle categorie catastali A1, A8 e A9.
Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

LE PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
La norma di esenzione non menziona le pertinenze dell’abitazione principale, vale a dire gli immobili che, sono destinati, dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla stessa, in modo durevole a suo servizio od ornamento.
E’ opportuno specificare che le pertinenze sono esenti nei limiti stabiliti nel regolamento comunale e quindi per il Comune di San Giovanni Valdarno l’esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 fino ad un massimo di due per ogni abitazione principale. Si ricorda che la pertinenzialità deve essere regolarmente dichiarata dal Contribuente al Comune.

GLI IMMOBILI ASSIMILATI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI
L’esenzione va, inoltre, riconosciuta, in virtù dei chiarimenti apportati dalle risoluzioni 12/DF del 5 giugno 2008 e 1/DF del 4 marzo 2009, a tutte le unità immobiliari che il Comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali.

Per il Comune di San Giovanni Valdarno l’esenzione è estesa quindi anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, fino al primo grado, in linea diretta e collaterale che la occupano quale loro abitazione principale.
Sulla base delle precisazioni presenti nella delibera C.C.n.3 del 29/01/2009, si da atto che il rapporto di parentela di primo grado in linea retta si riferisce al vincolo di parentela genitori-figli, sia in termini di parentela legittima che naturale e che il rapporto di collateralità di primo grado è da intendersi quale vincolo di parentela fra fratelli e sorelle.
I soggetti interessati, potranno fruire dell’esenzione presentando dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) , che avrà validità fino alla decadenza delle condizioni attestate, entro il 31 Dicembre dell’anno in cui opera il diritto, in difetto, non saranno riconosciute le agevolazioni in parola. Coloro che avessero già presentato analoga autocertificazione negli anni precedenti, sono esentati dal presentarla nuovamente, a condizione che non sia variata la situazione che da diritto al beneficio.

LE ALTRE FATTISPECIE DI ESENZIONE
L’esenzione dall’ICI è espressamente riconosciuta dal comma 3 dell’art. 1 convertito dalla L.126/2008 del D. L. n. 93 del 2008 anche nei casi previsti:
a) dall’art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504 del 1992, concernente la disciplina della ex casa coniugale;
b) dall’art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992, relativo agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari – IACP.

I CASI DI ESCLUSIONE DALL’ESENZIONE
L’esenzione dall’ICI non opera per le seguenti fattispecie:
a) le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9.
b) i cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato.

2. ALIQUOTE I.C.I.
Le aliquote I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili sono stabilite nella misura seguente:
* Aliquota ridotta: 5,60 per mille, da applicare in tutti casi di abitazioni principali non esentate dal versamento dell’imposta. Quindi sostanzialmente abitazioni principali in immobili di categoria A1, A8 e A9.
* Aliquota ordinaria: 7,00 per mille, altri immobili, terreni ed aree edificabili, uffici, negozi, magazzini e garages non pertinenti;

3. DICHIARAZIONE ICI
In base delle vigenti disposizioni normative, il cittadino deve presentare la dichiarazione ICI in tutti i casi in cui vuol far valere il diritto a riduzioni di imposta ( fabbricati inagibili o inabitabili, terreni agricoli divenuti aree fabbricabili o viceversa, immobili oggetto di atti di concessione amministrativa su aree demaniali, immobili dati il locazione finanziaria, immobili di interesse storico o artistico, ecc.). La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento, al Servizio Entrate del Comune di San Giovanni Valdarno, in Via C.Battisti n.1, direttamente o anche tramite il servizio postale.

4. VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
* Modalità
Il Comune di San Giovanni Valdarno effettua la riscossione I.C.I. in forma diretta e non più attraverso il Concessionario per la Riscossione. Pertanto l’I.C.I. potrà essere versata con le seguenti modalità:

1. Mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale, presso Unicredit Banca di Roma in Via Peruzzi n.7/a, previa compilazione dell’apposito bollettino ministeriale.
2. Mediante versamento su conto corrente postale n.11879525 – intestato a: Comune di San Giovanni Valdarno – Serv. I.C.I. , previa compilazione dell’apposito bollettino ministeriale.
3. Mediante modello F24 nei casi previsti dalle norme vigenti.

* Arrotondamento
Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, l’importo da pagare deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale 49 centesimi, ovvero all’euro per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

* Importo minimo
Si avvisa, che l’imposta non è dovuta se l’importo annuo non supera i 3 euro, come previsto dall’art.10 comma 2 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

* Termini di versamento
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative i termini per effettuare il versamento sono i seguenti:
– Se si sceglie il versamento in due rate, la prima deve essere corrisposta entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazione in vigore l’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno applicando le aliquote e detrazioni deliberate per l’anno in corso ed effettuando l’eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
– Se si sceglie il versamento in una sola rata annuale, questa dovrà essere corrisposta entro il 16 giugno, calcolata applicando le aliquote e detrazioni deliberate per l’anno in corso.

* Sanzioni e Ravvedimento Operoso
Nel caso di omesso o parziale versamento, sarà applicata la sanzione amministrativa del 30% sulla somma non versata.
Se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, utilizzando i bollettini ordinari barrando la casella “Ravvedimento”, dovrà essere versato un importo comprensivo di imposta, sanzione del 2,5% e interessi dello 0,0027% giornaliero.
Se il versamento avviene entro 1 anno dalla scadenza, utilizzando i bollettini ordinari barrando la casella “Ravvedimento”, dovrà essere versato un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3% e interessi dello 0,0027% giornaliero.

San Giovanni Valdarno, lì 18.05.2011
Il Responsabile del Servizio Entrate
Luciano Nardi