IMU

APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU – ANNO 2022

Delibera_CC n.63 Aliquote IMU 2022


APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA – ANNO 2021
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 29/01/2021

Le aliquote per l’anno 2021 sono invariate rispetto al 2020


Regolamento IMU TARI modificato con Delib. C.C. n. 11 del 31.03.2021

Informazioni/Guida Calcolo Nuova IMU 2021

Ai fini IMU la L. n. 147/2013 e s.m.i., istitutiva della IUC, fa salva la disciplina di cui all’art. 1, comma 13, del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e all’art. 2, comma 2, del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124. La disciplina comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) è contenuta nel Regolamento per l’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 30/06/2020 e s.m.i..
Dall’anno 2020, ad opera della Legge n.160 del 27/12/2019, l’IMU ha incorporato l’imposta TASI, sopprimendo così la doppia imposizione IMU-TASI sugli immobili, ma alle aliquote IMU sono state aggiunte le aliquote della soppressa TASI.
SOGGETTI PASSIVI
Proprietari di immobili, titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l’attività.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
OGGETTI D’IMPOSTA
Fabbricati, aree fabbricabili e terreni, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
ESONERO PAGAMENTO 1° RATA IMU ANNO 2021
Sono esonerati dal pagamento della rata di pagamento IMU di giugno 2021, come disposto dal comma 599 dell’art.1 del Dl 41/2021, tutti i titolari di partita IVA, possessori di immobili nei quali i soggetti passivi all’imposta esercitano attività di cui siano anche gestori, purché sia attiva alla data del 23 marzo 2021 e siano interessati dal calo minimo del 30% della media mensile del fatturato e corrispettivi realizzati nel 2020 rispetto alla media mensile del 2019, a condizione di non aver superato nel 2019 la soglia di € 10 milioni di ricavi e compensi.
Comprese anche le imprese agricole, titolari di reddito d’impresa o di reddito agrario, possessori di fabbricati rurali strumentali utilizzati per le finalità previste dall’art.9 comma 3-bis del Dl 557/1993.
ESENZIONI
– ABITAZIONE PRINCIPALE
Ad esclusione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, non è soggetta ad IMU.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per nucleo familiare si intende i coniugi non legalmente separati ed eventuali altre persone a carico.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
– ALTRE ESENZIONI DISPOSTE DA NORME STATALI
a. l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, ai soli fini IMU, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto, tale abitazione è assimilata all’abitazione principale.
b. l’unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dal socio assegnatario, (a partire dal 2016) sono incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
c. l’unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, salvo quanto previsto dall’art. 28 co 1 del D. lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, senza che siano richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
d. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.
Per beneficiare di tali equiparazioni all’abitazione principale è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
– ESENZIONI DISPOSTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE
  • a. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e a condizione che non rientri nelle categorie A1 – A8 e A/9; allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.
    Per tale esenzione occorre presentare apposita dichiarazione corredata da idonea documentazione, a pena di decadenza dal beneficio, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo all’anno di riferimento dell’imposta.
    Riguardo ai terreni agricoli, dall’anno 2016, l’art. 1 comma 13 della Legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015 dispone che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 504/92, per i terreni agricoli ricadenti in zone montane o collinari, si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare 14 giugno 1993 n. 9. Quindi viene abbandonato l’elenco Istat e si ritorna ai criteri antecedenti.
    Conseguentemente, sono abrogate le disposizioni contenute nei commi da 1 a 9-bis dell’art. 1 del D.L. n. 4/2015; e viene disposta l’esenzione per:
     i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dall’ubicazione del comune;
     i terreni agricoli situati nelle isole minori
     i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
     e in applicazione dei criteri definiti dalla circolare 14.06.1993 n. 9 per quanto attiene al comune di San Giovanni Valdarno sono esenti i terreni situati nelle zone svantaggiate incluse nel perimetro definito dalla Regione Toscana con DGM n. 159/01, iscritti in catasto nei fogli n. 4/7/8/11/12/16/17/18/20/21/23/24/25/26/27.
RIDUZIONE PER PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO
Dal 2021, come previsto dal comma 48 dell’art.1 della L.178/2020, è dovuta la riduzione del 50% dell’IMU, sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Pensione valida solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e rilasciata dallo stesso Stato.
Per beneficiare di tale agevolazione, è necessario presentare, entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
DETRAZIONI
Dall’imposta dovuta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
La stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR n.616/1977.
COME SI DETERMINA L’IMPOSTA:
BASE IMPONIBILE. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
– 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
– 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
– 80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;
– 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della cat.catastale D/5 che dal 2013 è di 80);
– 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.
Per i fabbricati d’interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio.
Per i terreni agricoli vedasi l’art. 13 della L. 201/2011.
A partire dal 2016 per gli immobili concessi in comodato dal soggetto passivo a parenti entro il primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale, opera una riduzione del 50% della base imponibile a condizione che:
a. il contratto sia registrato
b. il comodante possieda un solo immobile, (ad uso abitativo anche se posseduti pro quota), in Italia
c. il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato
Questa riduzione si applica anche se il comodante possieda nello stesso comune un immobile adibito ad abitazione principale e non si applica nel caso di immobili appartenenti alle cat. A/1 – A/8 e A/9.
A partire dall’anno 2016 per gli immobili locati a canone concordato l’imposta calcolata applicando le aliquote deliberate dal comune è ridotta al 75%.
L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
ALIQUOTE
Le aliquote d’imposta sono state determinate dal consiglio comunale con delibera n. 5 del 29.01.2021.
ALIQUOTA ORDINARIA = 1,06 per cento
Tale aliquota si applica in via ordinaria a tutti gli oggetti d’imposta. Per le fattispecie più sotto riportate si ritiene di determinare le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse e con le precisazioni che seguono:
1)
ABITAZIONE PRINCIPALE ricadenti nelle categorie A1/A8/A9 e relative pertinenze
0,60 per cento
2) Immobili concessi dal soggetto passivo IMU in comodato/uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado. Nell”immobile l’utilizzatore deve avere la residenza anagrafica. Non deve essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra abitazione (100%), nel territorio comunale. Si applica anche ai casi in cui l’occupante sia comproprietario dell’abitazione utilizzata. 0,63 per cento
3) Immobili ad uso abitativo locati con contratto regolarmente registrato, ivi compresi gli alloggi ad uso abitativo concessi in locazione con stipula di contratti a canone concordato (ex legge 431/1998) 1,02 per cento
4) Immobili concessi dal soggetto passivo IMU in comodato/uso gratuito (contratto non registrato) a parenti in linea retta e collaterale non oltre il secondo grado. Nell’immobile l’utilizzatore deve avere la residenza anagrafica. Non deve essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra abitazione (100%), nel territorio comunale. Si applica anche ai casi in cui l’occupante sia comproprietario dell’abitazione utilizzata. 1,02 per cento
5) Immobili cat. D 1,06 per cento, aliquota ordinaria, di cui 0,76 allo stato e 0,30 al comune
PRECISAZIONE
Nel caso in cui il contratto di comodato sia registrato, secondo il disposto del comma 10 dell’art.1 della L.208/2015 e nel rispetto dei requisiti previsti dalla stessa norma, si applica l’aliquota ordinaria dello 1,06 essendo la base imponibile ridotta del 50%.
ADEMPIMENTI PER GODERE DELLE ALIQUOTE AGEVOLATE
Al fine di godere dell’applicazione delle aliquote ridotte di cui ai punti 2-3-4 e 8 occorre presentare, a pena di decadenza dal beneficio, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo all’anno di riferimento dell’imposta, apposita dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune.
SCADENZE E MODALITA’ DI VERSAMENTO
In due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. I versamenti possono essere eseguiti presso tutti gli sportelli bancari e postali, utilizzando il modello F24.
In alternativa è possibile effettuare il pagamento anche attraverso specifico bollettino postale ministeriale. I bollettini sono in distribuzione gratuita presso gli uffici postali. In caso di utilizzo del modello F24, va compilata la sezione “IMU ed altri tributi locali”.
Gli importi dei versamenti sono arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento non va effettuato se l’imposta dovuta per tutto l’anno, arrotondata secondo il precedente criterio, è inferiore a €. 3,00.
Nella compilazione del modello F24 dovrà essere indicato:
– nello spazio codice ente/codice comune, il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, per il comune di San Giovanni Valdarno H901;
– nello spazio Ravv., barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
– nello spazio Acc, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
– nello spazio Saldo, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. (Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle);
– nello spazio Numero immobili, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
– nello spazio Anno di riferimento, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento.
– nel caso in cui sia barrato lo spazio Ravv. indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Per la consultazione delle rendite catastali è possibile utilizzare il seguente link dell’agenzia del territorio, occorre il codice fiscale gli identificativi catastali e la provincia di ubicazione dell’unità immobiliare
http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/

Sito dell’Agenzia delle Entrate :

 

Informazioni/Guida Calcolo Nuova IMU 2021