Impianti

INTERVENTI RIGUARDANTI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI (obblighi introdotti dal DM 37/2008)
Per installare, trasformare o ampliare tutti gli impianti tecnologici (salvo gli ascensori e simili, soggetti ad una disciplina particolare), è necessario rivolgersi a imprese abilitate ai sensi dell’art. 3 del DM 37/2008.
È inoltre sempre necessario un progetto: in alcuni casi il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, mentre negli altri casi può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
In caso di varianti in corso d’opera, occorre integrare il progetto e comprendere le integrazioni nella dichiarazione di conformità finale.
Il progetto degli impianti deve essere sempre depositato presso l’ufficio edilizia. Il deposito avviene:
  • Contestualmente al deposito del titolo abilitativo edilizio nei casi in cui lo stesso debba essere redatto da un professionista, o che l’intervento edilizio richieda, al termine dei lavori, l’attestazione di agibilità
  • Contestualmente al deposito della dichiarazione di conformità degli impianti (quindi della Comunicazione di fine lavori per le SCIA, mentre nel caso di CIL per interventi che prevedono modifiche agli impianti, il deposito è effettuato direttamente dall’impresa entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori) per edifici che siano già dotati di certificato/attestazione di abitabilità

INTERVENTI RIGUARDANTI IMPIANTI CON GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSE

A seguito dell’entrata in vigore del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria Ambiente (PRQA), approvato con DCR 18 luglio 2018, n. 72, è fatto divieto (cfr. art. 8 comma 1 delle Norme tecniche di attuazione del PRQA) in tutti i Comuni, di installare generatori di calore alimentati a biomasse privi della certificazione o certificati con una qualità inferiore a 4 stelle di cui alla classificazione disposta dal DM 7 novembre 2017, n. 186.

Inoltre nel Comune di San Giovanni Valdarno (in quanto comune “critico”, compreso in Area di superamento di cui all’allegato D alla DGR n. 814/2016) è vietato l’utilizzo della biomassa per il riscaldamento nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni, fatta eccezione per i siti oltre i 200 metri e per le aree non metanizzate (la cui definizione è contenuta nella nota all’art. 8 delle Norme tecniche di attuazione del PRQA).

Si precisa tuttavia che la norma è riferita al divieto di utilizzo della biomassa per il riscaldamento, ma non alla installazione. Nella relazione tecnica ex articolo 28 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 dovrà essere dichiarato che tali installazioni non saranno utilizzate e, la stessa, dovrà contenere indicazioni circa gli impianti, diversi da quelli a biomassa, utilizzati per il condizionamento degli edifici.