#Covid19 : CONCLUSA L’UNITA’ DI CRISI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Si è appena conclusa l’Unità di Crisi del Comune di San Giovanni Valdarno, durante la quale siamo venuti a conoscenza del caso positivo nel nostro Comune.
Ci sono inoltre altri casi di quarantena precauzionale di persone venute a contatto, anche solo lievemente, con pazienti risultati positivi al tampone.
Il momento che stiamo attraversando è difficile, non soltanto per le zone rosse d’Italia ma anche nel nostro territorio, dobbiamo dunque mettere in atto tutte le misure precauzionali possibili per limitare i nostri spostamenti e mantenere le distanze di sicurezza, nei luoghi pubblici, all’aperto e in quelli privati al chiuso.
E’ il momento che tutti noi compiamo un atto di responsabilità a tutela della salute della nostra comunità.
Oggi la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato un decreto importante per il contenimento e il contrasto del virus Covid – 19, molto più restrittivo rispetto a quello del 4 marzo scorso.
Tutti noi dobbiamo conoscerlo e rispettare rigorosamente ogni indicazione in esso contenuta.
Le più importanti che riguardano anche il nostro Comune sono le seguenti:
1- I musei cittadini, il teatro, il Cinema Masaccio resteranno chiusi fino al prossimo 3 aprile.
2- Sono sospese le manifestazioni, gli eventi, gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo sia pubblico che privato.
3- Sono sospese le attività’ di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività’ in caso di violazione.
4- Svolgimento delle attività’ di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività’ in caso di violazione.
5- E’ fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.
6- Sono sospesi altresi’ gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché’ delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività’ motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
7- l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità’ e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e’ limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e’ tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
8- Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese la celebrazione delle messe (per disposizione della CEI) e quelle funebri. L’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità’ di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
9- Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari.
Le misure contenute nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno validità fino al 3 aprile.
Il Sindaco, qualora le sopraindicate raccomandazioni non vengano rispettate, si riserva la facoltà di emettere eventuali provvedimenti.
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