29 Gennaio 2021

Accesso civico

L’Accesso civico (detto anche Accesso civico “semplice”) è un diritto introdotto dall’art. 5 c. 1 del D.Lgs. 33/2013 e consente a chiunque il diritto di richiedere ad una Pubblica Amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

 

La richiesta di accesso, gratuita e per la quale non è richiesta alcuna motivazione, può essere inviata per via telematica secondo le modalità previste dal Dlgs n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD) ed è valida se:

 

    • è firmata tramite firma digitale o firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato
    •  

    • il richiedente è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o tramite Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (come ad esempio la Tessera Sanitaria);
    •  

    • è firmata indicando nel messaggio di posta elettronica il nome e cognome (senza necessità di firma autografa) e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
    •  

    • è trasmessa mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

 
Pagina in aggiornamento

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