RICORSI VERBALI DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Ai sensi dell’Art. 202 del C.D.S. il trasgressore è ammesso a pagare entro 60 g. dalla contestazione o notificazione una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 203 del C.D.S. può essere proposto ricorso al Prefetto di Arezzo con le seguenti modalità:
– entro 60 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale, ricorso in carta semplice al prefetto di Arezzo o utilizzando lo stampato fornito dalla Polizia muncipale;
a) presentandolo direttamente al Prefetto di Arezzo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
b) depositandolo direttamente presso il Comando di Polizia Municipale di San Giovanni Valdarno;
c) con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale.
– Alternativamente al ricorso al Prefetto il trasgressore e gli altri soggetti indicati nell’Art. 196 del C.D.S., sempre nei caso in cui non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono presentare ricorso al Giudice di pace competente per territorio entro 30 g. dalla data di contestazione o notificazione del verbale (Art. 204-bis).