Autorizzazioni Ambientali

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – AIA

L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto in cui si svolgono una o più attività dell’elenco all’allegato VIII della Parte II, Titolo III – bis al D. Lgs n.152/2006. La norma prevede misure finalizzate ad evitare e/o comunque ridurre le emissioni delle attività nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Il Decreto disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’autorizzazione suddetta nonché le modalità di esercizio degli impianti interessati.

“Per la presentazione delle istanze volte al rilascio, al rinnovo ed al riesame dovrà essere fatto riferimento ai modelli di domanda ed agli allegati redatti ai sensi dell’All. C della D.G.R.T. n. 1227/2015  “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche.

Le istanze dovranno essere accompagnate dall’attestazione del versamento degli oneri istruttori con dichiarazione di asseverazione del versamento completa di attestazione dell’avvenuto pagamento ai beneficiari: tesoreria della Regione Toscana e ARPAT, dall’attestazione dell’assolvimento del bollo virtuale, oltreché dalla dichiarazione sostituiva, ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 58/2000 n. 445, del possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti. Le dichiarazioni sostitutive e le asseverazioni devono essere sempre accompagnate da copia del documento di identità del dichiarante.

Domanda di autorizzazione

Istanza aggiornamento Decreto ministeriale 188/2021

Procedimenti

Procedimento per il rilascio di nuova istanza
La domanda di autorizzazione, per gli impianti di cui all’Art. 28 co. 4 della L.R. 61/2014, è presentata al S.U.A.P. competente per territorio, secondo quanto previsto dal D.P.R. 160/2010. Alla domanda dovrà essere apposta la marca da bollo da 16 euro, per cui con la presentazione telematica il versamento dovrà essere effettuato mediante Mod. F23 da allegare alla domanda Il SUAP provvede a trasmettere entro tre giorni lavorativi la domanda e i relativi allegati alla Regione che, verificata la completezza documentale, procede alla convocazione della conferenza di servizi di cui all’art. 208 del d.lgs. 152/2006.

Il S.U.A.P. verifica la ricevibilità della domanda considerandola irricevibile solo nel caso in cui alla stessa non è allegato l’originale del pagamento dell’importo tariffario dovuto ai sensi dell’art 2 del C.d Decreto Tariffe. (Normativa di riferimento D.M. del 24.4.08  e D.G.R.T. n. 885/10)
La valutazione della correttezza dell’importo versato spetta alla Regione Toscana.
La Regione provvede altresì all’adozione del provvedimento finale e lo inoltra per via telematica al S.U.A.P., il quale, entro il termine di centocinquanta giorni di cui al comma 8 dell’articolo 208 del d.lgs. 152/2006, lo trasmette al soggetto richiedente.
Quanto sopra vale anche nel caso in cui l’autorizzazione per la realizzazione ed esercizio degli impianti di cui all’Art. 28, co. 4, della L.R. 61/2014 sia rilasciata ai sensi della parte II, titolo III bis, del D. Lgs. 152/2006, come del resto già specificato (per i procedimenti di competenza provinciale) dall’Art. 72 bis della L.R. 10/2010

ALLEGATO B – PROCEDURA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA industriali) –  Procedura AIA industriali


AUTOROZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – AUA

Con il D.P.R. 59 del 13/06/2013 è stata introdotta l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), in sostituzione dei seguenti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale:

  • Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura (capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/2006)
  • Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (Art. 112 del D. Lgs. 152/2006)
  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (Art. 269 del D. Lgs. 152/2006)
  • Autorizzazione generale (Art. 272 del D. Lgs. 152/2006)
  • Comunicazione o nulla osta impatto acustico (Art. 8, co. 4 o co. 6, della l. 447/1995)
  • Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (Art. 9 del D. Lgs. 99/1992)
  • Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli Artt. 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006

È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all’AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza al S.U.A.P.

A chi è rivolto

Le piccole e medie imprese ed i gestori degli impianti non soggetti alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale)

Documenti da allegare

Sono quelli univocamente indicati in ciascuno degli endoprocedimenti AMB da attivare, di volta in volta secondo il caso specifico, in Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR)

Come fare domanda

La domanda deve pervenire al S.U.A.P. in modalità on line utilizzando esclusivamente il portale STAR, che già propone l’apposita modulistica approvata con Decreto Dirigenziale n. 17460/2018, con il quale il settore regionale competente ha provveduto ad aggiornare la modulistica AUA e quella di autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e ad implementare la stessa con i modelli utilizzabili per le volture e per la variazione di AUA a fronte di cambio di ragione sociale / denominazione dell’intestatario della stessa.

In dettaglio:

  • AMB 5.1 –  Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera
  • AMB 5.2 – Comunicazione di cambio di titolarità ai fini della voltura di autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ex Art. 272, co. 2, D. Lgs. 152/2006 smi (SE NON IN AUA)
  • AMB 10.1 – AUA
  • AMB 10.2 – Comunicazione di cambio di titolarità ai fini di voltura AUA
  • AMB 10.3 – Comunicazione di variazione di denominazione o di regione sociale ai fini AUA

Il modulo per l’endoprocedimento AMB viene proposto da STAR, come nell’esempio visualizzato che segue:

È sempre necessario scaricare il modulo AMB, compilarlo in ogni sua parte, firmarlo digitalmente e ricaricarlo in STAR come sopra evidenziato.

La mancata allegazione di un corretto modulo AMB, compilato e firmato digitalmente, equivale a presentare al S.U.A.P. una pratica ambientale incompleta e improcedibile.

Il S.U.A.P. verifica che sia stato indicato l’identificativo della marca da bollo oppure della ricevuta del pagamento in  caso di bollo assolto in forma virtuale. La sola mancanza dell’imposta di bollo non determina l’irricevibilità dell’istanza.

Ai sensi dell’Art. 124 co. 11 del D. Lgs. 152/2006, la mancanza di attestazione di versamento degli oneri istruttori che il richiedente è tenuto a versare a titolo di deposito – così come determinato dall’autorità competente – è condizione di improcedibilità della domanda di AUA per autorizzazione allo scarico. Il SUEAP poi verifica la presenza degli allegati obbligatori previsti dalla modulistica unica regionale, compresa l’attestazione di versamento degli oneri istruttori.

La richiesta di AUA deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

L’AUA ha durata pari a 15 anni, ai sensi dell’Art. 3, co. 6, del D.P.R. 59/2013, a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento del S.U.A.P. Il rinnovo deve essere richiesto dal gestore alla Regione, tramite il S.U.A.P., almeno 6 mesi prima della scadenza, secondo quanto previsto dall’aArt. 5 del D.P.R. 59/2013

Tempi

La conclusione del procedimento deve avvenire:

  • entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, nel caso in cui i procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi sostituiti abbiano durata pari o inferiore ai 90 giorni
  • entro 120 giorni, qualora l’AUA sostituisca titoli con durata del procedimento superiore a 90 giorni.

ALLEGATO A – PROCEDURA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – Procedura e tariffario AUA


VALUTAZIONE di IMPATTO AMBIENTALE – VIA

La Valutazione di Impatto Ambientale mira ad introdurre, nella prassi tecnica ed amministrativa e ad un livello precoce della progettazione, la valutazione sistematica degli effetti prodotti dalle opere in progetto sull’ambiente, inteso come un sistema complesso delle risorse naturali, antropiche e delle loro interazioni. La VIA è quindi finalizzata a prevenire il verificarsi del danno ambientale.

Come richiedere la Valutazione di impatto ambientale
Sono di competenza comunale le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relative ai progetti di cui all’Art. 45 bis della Legge Regionale n. 10 del 12/02/2010

Le procedure sono di due tipi:

  1. Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA secondo le disposizioni contenute nell’art. 48 della L.R. 10/2010 e art. 19 del D.Lgs. 152/2006
  2. Procedura di VIA secondo le disposizioni contenute nell’art.52 della L.R. 10/2010 e art. 23 e seguenti del D.Lgs.152/2006

Come presentare le osservazioni a progetti soggetti a Valutazione o Verifica di impatto ambientale

Dalla data di pubblicazione dell’avvio del procedimento, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all’autorità competente:

  • entro 30 giorni per i procedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale
  • entro 60 giorni per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale

Chi può fare richiesta

  • Realizzare un progetto sottoposto a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA: cittadini o società
  • Osservazioni sul progetto: tutti i cittadini

Documenti richiesti

  • Per la procedura di verifica: studio preliminare ambientale, redatto in conformità all’allegato IV bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006
  • Per la procedura di V.I.A: elaborati previsti dall’art.23 c.1 del D.Lgs. 152/2006

Tempi

  • Il procedimento si conclude
    • entro 75 giorni dalla presentazione dell’istanza per i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA
    • entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza per i procedimenti VIA
  • Non sono previste risposte per i cittadini che hanno presentato osservazioni

Iter

  1. Preparare i documenti
  2. Presentare la domanda
  3. Inviare richiesta al BURT e all’Albo Pretorio
  4. Presentazione delle osservazioni