REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO TERMICO SU EDIFICI CHE AGGETTANO SU SPAZI PUBBLICI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

la normativa urbanistica europea, nazionale e regionale prevede una serie di misure specifiche volte a favorire ed incentivare la diffusione di tecniche di edilizia sostenibile nonché di recupero del patrimonio esistente, risparmio energetico, riduzione delle immissioni in atmosfera, qualità dell’aria riduzione del consumo del suolo, ecc.;
sempre nell’ottica di incentivazione di tali tipologie di interventi la realizzazione di cappotti termici è soggetta ad una disciplina più favorevole in materia di distanze dagli edifici e dai confini, verifiche planivolumetriche, oltre a beneficiare di bonus economici;
il governo, con la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decretolegge 19 maggio2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19, ha introdotto il Superbonus, un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

VISTO CHE:

tra gli interventi finanziabili con il decreto rilancio sono previsti gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio e che possono comportare l’esecuzione di opere stabili che, aumentando lo spessore dei fabbricati, determinano l’occupazione di spazi di proprietà pubblica o assoggettati a uso pubblico.

CONSIDERATO CHE:

alcuni privati hanno già preso contatti con il Comune in relazione alla realizzazione del cappotto termico di edifici su spazi pubblici e si è pertanto posto il problema di contemperare le esigenze di agevolazione della riqualificazione energetica degli edifici con la necessità di autorizzare opere su suolo pubblico, fissando delle condizioni generali per l’ammissibilità di tali interventi.

ATTESO CHE:

il D. lgs n. 102/2014 prevede all’art.14 comma 7 che, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D. lgs n. 192/2005, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, e che è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici; non esiste una analoga disciplina di legge che consenta, nei casi di installazione di cappotto termico esterno, qualora l’edificio sia realizzato a confine con strada o altro spazio pubblico, di derogare alle vigenti disposizioni in merito alle occupazioni permanenti di suolo pubblico.

VISTO:

il Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28/12/2020,che assoggetta alla propria disciplina l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio.
Che tale regolamento stabilisce che chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’ente.

CONSIDERATO che, nel caso specifico della realizzazione di cappotto termico in aggetto su spazi pubblici, ricorrono aspetti di tipo tributario ma anche legati alla mobilità, alle reti tecnologiche, all’impattostorico architettonico e sul decoro urbano, nonché esigenze di semplificazione e celerità del procedimento.
VALUTATI come preponderanti gli aspetti di natura edilizia e/o paesaggistica, che rimangono comunque subordinati alle specifiche norme di settore, rientrando il procedimento quindi tra quelli attribuiti, ai sensidel comma 2 dell’art. 5 del DPR 380/2001, allo Sportello Unico dell’Edilizia.

TENUTO CONTO del fatto che con la conversione in Legge (n. 108/2021) del Decreto Semplificazioni bis
e Governance PNRR, è entrato in vigore il nuovo specifico modello CILA, da utilizzare per gli interventi che usufruiscono del Superbonus, adeguato dalla Regione Toscana con DGR n. 848 del 2 agosto 2021, e che lo stesso modello può essere utilizzato per la trasmissione di CILASuperbonus con richiesta contestuale di atti presupposti.

VISTO il flusso di processo (Allegato A), predisposto dal Servizio UrbanisticaEdiliziaSUAP, nel quale si individuano le fasi ed i tempi del procedimento, subordinando la validità della pratica edilizia all’acquisizione dei pareri favorevoli della Polizia Municipale, in merito alla mobilità veicolare e pedonale, e del Servizio Manutenzioni, in merito all’interferenza con le infrastrutture a rete, ed alla successiva concessione permanente di occupazione di suolo pubblico resa dal Servizio Entrate.

TENUTO CONTO della necessità di accordare le esigenze di risparmio energetico e di utilizzo razionale delle risorse, con le esigenze collettive legate all’utilizzo degli spazi pubblici e garantire un trattamento omogeneo delle richieste dei privati, si ritiene di poter autorizzare, in via generale, la realizzazione di cappotti termici aggettanti su spazi pubblici alle seguenti condizioni: conformità al DPGR 41/R/2008 e dimostrata accessibilità e percorribilità dei percorsi pedonali, anche per le esigenze dei disabili, che non potranno essere ridotti oltre la larghezza minima di m.1,50 (per facciate che, indipendentemente dalle proprietà, superano i 10 m. di sviluppo)oppure oltre la larghezza minima di m. 1,20 (per facciate che, indipendentemente dalle proprietà, non superano i 10 m. di sviluppo); conformità al Codice della Strada, e relativo Regolamento di attuazione, ed assenza di restringimenti degli stalli per la sosta, a meno che non sia valutata dall’ufficio la possibilità di spostamento degli stessi(nel qual caso l’intervento dovrà essere specificamente autorizzato senza spese per l’Amministrazione); realizzazione sull’intera facciata dell’organismo edilizio (eventuali diverse soluzioni saranno oggetto di specifiche valutazioni tecniche) senza creazione di discontinuità nel singolo edificio e con gli edifici con termini nel caso di facciate in linea; esclusione delle facciate allineate lungo strada degli edifici storici e, in particolare, del Centro Storico; obbligo di riproporre le finiture di facciata e gli elementi decorativi originali; obbligo di riposizionare targhe, insegne, segnaletica stradale, cartellonistica e corpi illuminanti, nella medesima posizione con ancoraggi passanti, a meno che non sia espressamente valutata dall’ufficio la possibilità di spostamento degli stessi.

CONSIDERATO CHE:
la realizzazione di un cappotto termico aggettante su spazio pubblico assume una rilevanza limitata in relazione allo spazio di soprassuolo occupato da tali opere, e che tale fattispecie non era prevista al momento dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, si ritiene ragionevole stabilire chela stessa avvenga a titolo gratuito, in via transitoria, senza impatto sugli equilibri di bilancio per l’anno incorso, fino all’approvazione degli atti di programmazione per l’anno 2022, anche in relazione all’interesse all’incentivazione di tali tecniche di edilizia sostenibile, a condizione che: nel caso di successiva demolizione e/o ricostruzione, il volume ed il filo di costruzione da rispettare sarà quello originario precedente all’intervento relativo al cappotto; l’occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l’acquisizione dell’area, il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica.
VISTI:

il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 il D.Lgs n. 102 del 4 luglio 2014 la Legge n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione con modifiche del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 la Legge Regionale n. 65 del 10 novembre 2014 il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 la Legge 160/2019 articolo 1, commi 816836 e 846847 D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992.
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale.
VISTI gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali.
VISTA la deliberazione consiliare n. 6 del 29/01/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione per gli esercizi 20212023.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 16/03/2021, con la quale è stato approvato il PEG.
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
VISTO lo Statuto Comunale.
Con votazione favorevole unanime espressa nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. DI FAR PROPRIE le premesse ed in particolare la necessità di garantire un trattamento omogeneo ai privati cittadini e di specificare gli aspetti patrimoniali relativi alla realizzazione di cappotti termici su spazi pubblici.
2. DI ATTRIBUIRE al Servizio UrbanisticaEdiliziaSUAP il procedimento per la realizzazioni di interventi di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 comportanti l’occupazione permanente di suolo pubblico, approvando il relativo flusso di processo, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).
3. DI SUBORDINARE la validità della pratica edilizia all’acquisizione dei pareri favorevoli della Polizia Municipale, in merito alla mobilità veicolare e pedonale, e del Servizio Manutenzioni, in merito all’interferenza con le infrastrutture a rete, ed alla successiva concessione permanente di occupazione di suolo pubblico resa dal Servizio Entrate.
4. DI DARE MANDATO agli uffici di predisporre apposita scheda di processo, da pubblicare sulla pagina web del Servizio UrbanisticaEdiliziaSUAP, ed eventuali specifica modulistica e note informative.
5. DI ADOTTARE i seguenti criteri generali che costituiscono specifico indirizzo agli uffici comunali coinvolti nell’iter autorizzativo relativo alla realizzazione di cappotti termici posti su spazi pubblici:1. l’intervento deve essere conforme al DPGR 41/R/2008 e deve essere dimostrata accessibilità e percorribilità dei percorsi pedonali, anche per le esigenze dei disabili, che non potranno essere ridotti oltre la larghezza minima di m. 1,50 (per facciate che, indipendentemente dalle proprietà, superano i 10 m. di sviluppo) oppure oltre la larghezza minima di m. 1,20 (per facciate che, indipendentemente dalle proprietà, non superano i 10 m. di sviluppo);2. l’intervento deve essere conforme al Codice della Strada, e relativo Regolamento di attuazione, e non deve determinare restringimenti degli stalli per la sosta, a meno che non sia valutata dall’ufficio la possibilità di spostamento degli stessi (nel qual caso l’intervento dovrà essere specificamente autorizzato senza spese per l’Amministrazione);3. l’intervento deve obbligatoriamente riposizionare targhe, insegne, segnaletica stradale, cartellonistica e corpi illuminanti, nella medesima posizione con ancoraggi passanti, a meno che
non sia espressamente valutata dall’ufficio la possibilità di spostamento degli stessi;4. nel caso di successiva demolizione e/o ricostruzione, il volume ed il filo di costruzione da rispettare è quello originario precedente all’intervento relativo al cappotto;5. l’occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l’acquisizione dell’area, il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica.
6. DI STABILIRE che in via transitoria, in attesa che con provvedimento di Consiglio siano adeguati e/o integrati il Regolamento Edilizio e il Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, la concessione permanente dell’occupazione di suolo pubblico finalizzata all’esecuzione degli interventi di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 sia rilasciata a titolo gratuito.
7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Servizio Polizia Municipale, al Servizio Manutenzioni, al Servizio Entrate.
8. DI DARE ampia pubblicità a tale disposizione con la pubblicazione di quanto deliberato sul sito istituzionale del Comune di San Giovanni Valdarno nella pagina delle News.
9. DI DICHIARARE, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Delibera GM n.174

https://www.comunesgv.it/content/uploads/2021/10/corso-cappotto-termico.jpghttps://www.comunesgv.it/content/uploads/2021/10/corso-cappotto-termico-150x150.jpgUfficio StampaAvvisicappotto termicoLA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che: - la normativa urbanistica europea, nazionale e regionale prevede una serie di misure specifiche volte a favorire ed incentivare la diffusione di tecniche di edilizia sostenibile nonché di recupero del patrimonio esistente, risparmio energetico, riduzione delle immissioni in atmosfera, qualità dell’aria riduzione del consumo del suolo,...sito ufficiale