Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 7 del 04 Marzo 2020 – Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n.4/2020

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all’emergenza in corso;

RICHIAMATO altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citta OCDPC n.630/2020;

Preso atto delle proprie ordinanze n. 4 del 26.02.2020 e n. 6 del 02.03.2020;

Vista la circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile, trasmessa con nota prot. n. COVID/0010656 del 3.03.2020, avente ad oggetto “Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, allegata al presente atto a costituirne parte integrale e sostanziale (Allegato A);

Ritenuto necessario recepire integralmente la sopra citata circolare, dando nel contempo la massima diffusione della stessa a tutti i soggetti di livello regionale coinvolti;

Ritenuto, altresì, necessario, visto l’evolversi della situazione epidemiologica, definire la struttura organizzativa di livello regionale con cui raccordarsi sia a livello nazionale che locale;

Richiamata la D.G.R. n. 865 del 13.10.2014 avente ad oggetto “Gruppo operativo di coordinamento regionale per le maxiemergenze – Istituzione”;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

  1. a) D.G.R. n. 1040 del 25.11.2014 avente ad oggetto “Approvazione del piano operativo regionale” con particolare riferimento alla disciplina, ivi contenuta, della Unità di crisi regionale;
  2. b) D.G.R. n. 567 del 29.05.2018 avente ad oggetto “Approvazione disposizioni operative per l’attivazione ed il coordinamento della Funzione 2 “Sanità, assistenza sociale e veterinaria” della Regione Toscana – eventi di protezione civile con cui si raccorda, in caso di emergenza nell’ambito della protezione civile, l’attività del settore di Protezione civile regionale con il su richiamato Gruppo operativo di coordinamento regionale per le maxi – emergenze;
  3. c) D.G.R. n. 636 del 11.06.2018, avente ad oggetto “Individuazione del Referente sanitario regionale per le grandi emergenze” nonché il D.P.G.R. n. 115 del 18 luglio 2018 con il quale è stato nominato Referente sanitario regionale per le grandi emergenze;

Preso atto, altresì, della D.G.R. n. 1249 del 12.11.2018 avente ad oggetto “Revisione competenze strutture di vertice della Giunta regionale e disposizioni ai sensi dell’art. 4 ter, comma 2 bis, della L.R. 1/2009” che disciplina, tra l’altro, l’attività di coordinamento della Unità di crisi regionale;

Considerato che la definizione di una chiara e coerente struttura organizzativa sia indispensabile per affrontare, con la massima efficacia, l’emergenza in corso al fine di adottare in tempi celeri le decisioni più opportune e necessarie per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ORDINA

Ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

ART.1

  1. Con il presente atto è attivata l’ UNITA’ DI CRISI REGIONALE, sulla base delle attuali disposizioni regionali.
  2. L’UNITA’ DI CRISI REGIONALE, in relazione alla emergenza nazionale in atto per fronteggiare il COVID-19 e per le finalità da perseguire, risulta così composta composta In modalità permanente da:
  • Presidente della Giunta Regionale che la convoca e la presiede;
  • Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile, al quale è attribuito il coordinamento in caso di assenza del Presidente della Giunta Regionale;
  • Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale;
  • Dirigente del Settore Prevenzione Collettiva, individuato con il presente atto Responsabile Sanitario regionale per l’emergenza COVID-19 ;
  • Rappresentante della Prefettura di Firenze, anche allo scopo di garantire il raccordo con le altre Prefetture – UTG del territorio regionale;
  • Rappresentanti delle altre Prefetture –UTG coinvolte;
  • Rappresentanti della Città Metropolitana di Firenze e delle Province coinvolte;
  • Sindaci dei Comuni coinvolti;
  1. Sono, altresì, invitati a partecipare alle riunioni dell’Unità di Crisi Regionale, i Direttori Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliere.

ART.2

  1. L’Unità di Crisi Regionale si avvale di una TASK FORCE SANITARIA (di seguito indicata con l’acronimo T.F.S.), come disciplinata dal comma 2.
  2. La TASK FORCE SANITARIA è coordinata dal Direttore Regionale della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale ed è composta dal Responsabile Sanitario regionale per l’emergenza COVID-19 e dai Direttori Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliere.
  3. Il Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale disciplina con proprio atto il funzionamento della T.F.S. E dei rapporti funzionali con il Coordinamento regionale per le maxi-emergenze, definendo, altresì:

– una struttura tecnica-operativa a supporto della T.F.S., denominata UNITA’ SANITARIA DI EMERGENZA e presieduta e coordinata dal Responsabile Sanitario regionale per l’emergenza COVID-19 .
– una struttura tecnica-operativa, nell’ambito del Coordinamento Regionale per le maxi-emergenze di cui alla D.G.R. 865/2014, a supporto della T.F.S., per l’elaborazione di procedure e linee di indirizzo specifiche connesse all’emergenza in atto.

ART. 3

  1. La SALA OPERATIVA REGIONALE, per l’emergenza in atto, è costituita dalla SOUP integrata con il Referente sanitario delle grandi emergenze di cui alla D.G.R. n. 636/2018.
  2. La SALA OPERATIVA REGIONALE, per il tramite del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile, opera in stretto raccordo con l’Unità di Crisi Regionale.
  3. Il coordinamento della Sala Operativa Regionale è garantito dal Responsabile del Settore Protezione Civile Regionale.

ART. 4

  1. L’Unità di Crisi Regionale e la Sala Operativa Regionale assicurano, per quanto concerne il livello regionale, il recepimento delle misure contenute nella circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile, trasmessa con nota prot. n. COVID/0010656 del 3.03.2020, avente ad oggetto “Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Allegato A al presente atto), ovvero in eventuali successive modifiche e/o integrazioni della stessa.
  2. L’Unità di Crisi Regionale assicura, altresì, il coordinamento, a livello regionale, del recepimento delle misure di livello provinciale e comunale contenute nella sopra citata circolare e sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 5

  1. Con la presente ordinanza cessano gli effetti dell’ordinanza n. 4 del 26.02.2020.
  2. La presente ordinanza ha validità di novanta giorni.

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali. Tali modifiche derivanti da provvedimenti nazionali trovano applicazione automatica, mediante massima diffusione a tutti i soggetti di livello regionale coinvolti;

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

  • al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
  • al Dipartimento della Protezione civile;
  • ai Sindaci del territorio toscano;
  • ai Prefetti;
  • Al Sindaco Metropolitano e ai Presidenti di Provincia;
  • alle Aziende ed Enti del SSR

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della medesima legge.

Il Presidente

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