AGGIORNAMENTO Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 41 del 22 Aprile 2020: Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio

Chiarimenti in merito ordinanza Presidente Regione Toscana 41/2020

L’ordinanza n. 41 del 22 aprile 2020 dispone che, a partire dal 24 aprile 2020, gli esercizi di somministrazione di alimenti e le attività artigiane possono effettuare la vendita per asporto.
L’ordinanza citata ha previsto tale possibilità soltanto relativamente agli esercizi di somministrazione di alimenti, escludendo gli esercizi che somministrano bevande o, nel caso somministrino entrambi, limitando la possibilità di vendita per asporto soltanto agli alimenti.
Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM 10 aprile 2020.
Oltre agli esercizi di somministrazione di cui all’art. 47 della L.R. 62/2018 (nei limiti sopra descritti), possono effettuare la vendita per asporto le attività artigiane alimentari quali, a titolo di esempio: rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio e simili.
La vendita per asporto può essere effettuata anche dagli alberghi con ristorante di cui all’art. 53, comma 1, lett. a), numero 5) della L.R. Toscana 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio),
se abilitati alla somministrazione al pubblico ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. a) della L.R. Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).
In tutte le attività descritte è vietato il consumo sul posto e la vendita per asporto deve essere effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando
che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce.
Tutte le suddette attività, ai sensi dell’ordinanza n. 37/2020, potranno effettuare la vendita per asporto (oltre alla consegna a domicilio) anche il 25 aprile e il 1° maggio pp.vv., in quanto l’obbligo di chiusura al pubblico è previsto solo per gli esercizi commerciali (siano essi esercizi di vicinato, medie e grandi strutture o centri commerciali), che negli altri giorni possono rimanere aperti essendo compresi nell’allegato 1 al DPCM 10 aprile 2020.
Nelle festività suddette potranno, infine, restare aperte le rivendite di giornali (limitatamente alla vendita dei prodotti editoriali), le farmacie e le parafarmacie.


Dal 24 aprile consentita la vendita di cibo da asporto, ma solo con prenotazione telefonica e on line.

A seguito dell’ordinanza regionale n.41 del 22 aprile 2020 da venerdì 24 aprile in Toscana ristoranti e locali che somministrano alimenti potranno vendere cibo da asporto.
La vendita da asporto, che potranno effettuare tutti i ristoranti e i locali, anche artigianali, dovrà essere effettuata previa ordinazione on-line o telefonica.

I locali che vendono il cibo dovranno garantire che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano solo per appuntamenti e dilazionati nel tempo. Questo per evitare sia assembramenti all’esterno sia all’interno del locale dove sarà consentita la presenza di un cliente alla volta. Ogni cliente inoltre dovrà permanere all’interno del locale il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento dei prodotti.

Resta invece sospesa per i ristoranti ogni forma di consumo sul posto.
Il testo dell’ordinanza conferma che la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili è consentita anche negli esercizi commerciali specializzati. E’ consentita inoltre la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini. Pr quanto riguarda gli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore è consentito di determinare liberamente l’orario del servizio e derogare a quanto previsto dall’articolo 96, comma 2, della legge regionale Toscana 62/2018 in ordine all’obbligo della presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia.
Si conferma anche che il 25 aprile e il 1 maggio tutti gli esercizi resteranno chiusi come previsto dall’ordinanza 37.
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