UNIONI CIVILI

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118)  riguardante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

In data 23 luglio 2016 il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM 144 recante la disciplina transitoria relativa alle disposizioni previste dalla legge 76/2016 in attesa dei decreti  legislativi che nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge dovranno essere adottati dal Governo al fine di adeguare i testi di legge vigenti al nuovo istituto.

La Circolare 15 del 28 luglio 2016 ha fornito indicazioni sugli adempimenti degli ufficiali dello stato civile a seguito dell’adozione delle disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell’archivio dello Stato Civile ai sensi dell’articolo 1 comma 34 legge 20 maggio 1976, n.76

RICHIESTA E PROCESSO VERBALE

Al fine di costituire un’unione civile ai sensi della citata legge due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.

Nella richiesta, che sarà formalizzata e verbalizzata innanzi all’ufficiale dello stato civile, ciascuna  parte dovrà dichiarare:

–  Nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;

– L’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, comma 4 della legge. Non è possibile costituire unioni civile nel caso in cui sussista:

  1. a) per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un’unione civile tra persone dello stesso sesso con altro soggetto;
  2. b) l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
  3. c) tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;
  4. d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento

Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.

Il processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti; nello stesso verbale viene concordata la data (non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso)  in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.

Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.

Per le modalità di invio della richiesta e di verbalizzazione della stessa si prega di contattare l’ufficio ai seguenti riferimento

Tel. 055/9126255 oppure 055/9126273

Email anagrafe@comunesgv.it

 

LA COSTITUZIONE DELL’UNIONE

Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, rendono personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.

Contestualmente le parti potranno:

– rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale  della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale  sarà costituito dalla comunione dei beni. Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di stipula delle convenzioni patrimoniali.

– scegliere un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la durata dell’unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se intende sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio.

Chi ha contratto matrimonio o unione civile all’estero

Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all’estero è prevista l’applicazione della disciplina dell’unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato. In questa fase provvisoria è previsto dal Dpcm la possibilità di trascrivere l’atto di matrimonio o di unione civile  nel registro provvisorio delle unioni civili.

Diritti e doveri

Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato

– Diritto agli alimenti

All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari

– Diritti successori

Il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.

– In caso di decesso

In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile andranno corrisposte al partner sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

Scioglimento dell’unione civile

L’unione civile si scioglie per morte di una delle parti; all’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili qualora ne ricorrano i presupposti la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al Sindaco quale ufficiale di stato civile.