SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE

Cosa dice la Legge162/2014 di conversione del D.L. 12/09/2014, n. 132

Separazione  IN  COMUNE???
Sì, certo ma ………
Solamente a partire dall’11 dicembre 2014 (30° giorno successivo all’entrata in vigore della L.162/2014 di conversione del D.L. 12/09/2014, n. 132).
Solo se sei residente in questo Comune, oppure se l’atto di matrimonio è iscritto (matrimonio celebrato civilmente) o trascritto (matrimonio celebrato con rito religioso, oppure celebrato all’estero tra due cittadini italiani o cittadino italiano e cittadino straniero) in questo Comune.
Solo se i coniugi sono in comune accordo.
Solo se non vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi, o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, nati dalla coppia.
Solamente se l’accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale (p.e. l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento o qualunque altra utilità economica tra i coniugi).

Divorzio PER COLORO CHE SONO GIA’ IN REGIME DI SEPARAZIONE??????
Sì, certo ma ………….
Devono essere rispettate le stesse condizioni sopradescritte.
Devono essere trascorsi almeno tre anni dal procedimento giudiziale di separazione (dalla data di comparizione avanti il Presidente del Tribunale).
Deve essere prodotta la copia della sentenza di separazione, se in possesso dei coniugi, oppure una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà comprendente tutti i dati necessari per l’acquisizione d’ufficio alla Cancelleria del Tribunale competente.
Per avviare il procedimento è NECESSARIO presentarsi preliminarmente all’Ufficio di Stato Civile per la verifica dei documenti e per fissare l’appuntamento per la firma dell’atto.
Orario dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e martedì e giovedì anche dalle 16.00 alle 18.00

PROCEDIMENTO (vale sia per la separazione che per il divorzio)
1^  FASE :
1. presenza di entrambi gli attori (con possibilità di assistenza di un avvocato) muniti di documento di identificazione
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione di matrimonio e di stato di famiglia contenente tutti i dati necessari per l’acquisizione d’ufficio.
3. dichiarazione relativa all’autosufficienza dei figli maggiorenni
4. eventuali condizioni convenute tra le parti (esclusi trasferimenti patrimoniali)
5. redazione dell’accordo di separazione personale o di scioglimento / cessazione effetti civili del matrimonio
6. firma dell’accordo da parte degli attori e del Sindaco, nella veste di ufficiale dello stato civile
7. comunicazione di avvio del procedimento alle parti (compresi i figli dichiarati economicamente autosufficienti) con cui si informa che l’accordo potrà concludersi NON PRIMA che siano trascorsi 30 giorni dalla predetta redazione dell’accordo e dovrà concludersi ENTRO tre mesi, prorogabili per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti (in analogia con i termini stabiliti dalla convenzione di negoziazione avvocati di cui all’art. 2 comma 2 d.l. 132/2014, convertito in L.162/2014).
2^ FASE:
1. presenza di entrambi gli attori muniti di documento di identificazione (trascorsi almeno 30 giorni dalla data di redazione dell’accordo e  entro tre mesi, prorogabili per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti in analogia con i termini stabiliti dalla convenzione di negoziazione avvocati di cui all’art. 2 comma 2 d.l. 132/2014, convertito in L.162/2014 )
2.  produzione dell’avvenuto pagamento del diritto fisso € 16,00
3.  redazione dell’atto in cui i comparenti esprimono la volontà di confermare l’accordo di cui alla 1^ fase
4. firma dell’accordo da parte degli attori e del Sindaco, ufficiale dello stato civile

IN MANCANZA ANCHE  DI  UNO SOLO DEI REQUISITI SU DESCRITTI NON E’ POSSIBILE RICEVERE LA DOMANDA DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO DINNANZI AL SINDACO MA E’ NECESSARIO RIVOLGERSI AD UN AVVOCATO.

IN  CASO NON VI SIA COMUNE ACCORDO TRA I CONIUGI LA COMPETENZA RESTA DEL TRIBUNALE.