CONVIVENZA DI FATTO

La convivenza di fatto si istituisce tra due persone maggiorenni dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile tra loro o con altre persone, che abbiano una stabile convivenza ai sensi del DPR 223/1989.

Gli interessati possono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità e secondo il seguente facsimile

A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra, l’Ufficio Anagrafe procederà entro i 2 (DUE) giorni successivi, a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.

Accertamento dei Requisiti

L’Ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza de requisiti previsti per l’istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all’art. 36 della Legge n. 76/2016).

Qualora trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, lo stesso ufficio Anagrafe non effettuerà la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.

Contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall’avvocato che ha redatto l’atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto, al comune di residenza di questi ultimi entro dieci giorni.

Il contratto di convivenza si risolve per:

  1. a) accordo delle parti;
  2. b) recesso unilaterale;
  3. c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  4. d) morte di uno dei contraenti.

La risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall’avvocato all’ufficiale d’anagrafe ai fini dell’aggiornamento della registrazione anagrafica.

Cessazione della convivenza di fatto

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  1. a) matrimonio / unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  2. b) decesso di un convivente;
  3. c) cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio);
  4. d) cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi,

DIRITTI DEI CONVIVENTI

  • Diritti previsti dall’ordinamento penitenziario per i coniugi;
  • Diritto di   visita,   di   assistenza,   di   accesso   alle   informazioni   personali   in   caso   di malattia   o   ricovero   in   strutture   ospedaliere,   pubbliche   o   private   o   di   assistenza pubblica;
  • Possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, per le modalità di trattamento del corpo e per le celebrazioni funerarie;
  • In caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
  • Diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del  convivente  superstite   in   caso   di   decesso   del   convivente   titolare   del contratto;
  • Rilevanza della   convivenza   nelle graduatorie   per   l’assegnazione   di   alloggi   di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare;
  • Estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare;
  • Legittimazione ad   instaurare   i   procedimenti   di interdizione,   curatela   ed amministrazione di sostegno;
  • Possibilità di   essere   nominato   tutore,   curatore   o   amministratore   di   sostegno   del convivente di fatto;
  • Possibilità di   sottoscrivere   un contratto di convivenza per   disciplinare   i   rapporti patrimoniali tra conviventi;
  • Diritto agli alimenti per il convivente in stato di bisogno, in caso di cessazione della convivenza di fatto;
  • Estensione del diritto al risarcimento del danno per fatto illecito in caso di morte del convivente di fatto a favore del convivente di fatto superstite

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