Carnevale a San Giovanni: attenzione ai divieti su contenitori in vetro e alluminio, e sull’utilizzo dello spray urticante

In occasione dei festeggiamenti del Carnevale 2020 si rende noto che dalle ore 14.00 alle ore 19.00 di domenica 16 e 23 e di martedì 25 febbraio sarà vietata la vendita per asporto, la somministrazione e l’introduzione di alimenti e/o bevande di qualsiasi genere compresi gli alcoolici, in contenitori di vetro e lattine di alluminio. Si specifica che sarà consentita la somministrazione e la vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere compresi gli alcoolici, purché siano debitamente confezionati, in involucri di carta, plastica leggera o materiale equipollente chiusi; la vendita degli stessi sarà concessa ai soli avventori seduti ai tavoli, sia interni che esterni, degli esercizi di somministrazione di alimenti. Gli stessi venditori e somministratori dovranno vigilare affinché i consumatori lascino sul tavolo bicchieri di vetro, bottiglie e lattine, che saranno rimossi per lo smaltimento immediatamente al termine della consumazione, e saranno obbligati ad esporre le sopracitate indicazioni.

I sopracitati divieti saranno in vigore nelle seguenti strade e piazze: Corso Italia, Piazza Masaccio, Piazza Cavour, Via Mazzini, Via Alberti, Via Giovanni da S..Giovanni, Via Garibaldi, Via Rosai, Via XX Settembre, Via S.Lorenzo, Via della Madonna, Via Mannozzi, Via C.Battisti, Piazza Matteotti, Largo Vetrai, Largo Ceramica, Piazza S.Antonio, Largo Andrea Del Bello, Vicoli e Chiassi del centro storico, Via Papa Giovanni XXIII, Via Roma, Piazza della Libertà, Via Piave, Piazzale Matteotti, Via Torino, Viale Diaz, Via P.Sansoni

Negli stessi giorni, e negli stessi orari, nei luoghi dove si svolgerà il Carnevale Sangiovannese 2020 (Corso Italia, Piazza Cavour, Piazza Masaccio, Largo Arnolfo di Cambio, Largo Masolino da Panicale) oltre al divieto di introdurre alimenti e/o bevande in contenitori di vetro e lattine, sarà vietato utilizzo di spray urticanti e similari e depositare sul suolo pubblico nei punti in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande bombole di gas e anche di stoccare le stesse su veicoli appositamente attrezzati, in numero superiore a quello strettamente necessario al funzionamento delle attrezzature utili alla somministrazione

Si ricorda che i trasgressori saranno soggetti, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs.267/2000, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

 

https://www.comunesgv.it/content/uploads/2014/09/stemmasgv.jpghttps://www.comunesgv.it/content/uploads/2014/09/stemmasgv-150x150.jpgComuneSGVAvvisicarnevale,Società del Carnevale SangiovanneseIn occasione dei festeggiamenti del Carnevale 2020 si rende noto che dalle ore 14.00 alle ore 19.00 di domenica 16 e 23 e di martedì 25 febbraio sarà vietata la vendita per asporto, la somministrazione e l’introduzione di alimenti e/o bevande di qualsiasi genere compresi gli alcoolici, in contenitori...sito ufficiale

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